Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21987 del 14 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di cui all'art. 615-quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all'art. 615-ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest'ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l'antefatto ed in danno della medesima persona offesa.

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