Corte costituzionale sentenza n. 410 del 27 luglio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Non sono illegittime, in relazione agli art. 53 e 3 Cost. e sotto il profilo della mancanza della nozione di nuova ricchezza rilevante per l'imponibilità, le disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, 6, 7, 8 e 9 L. 30 dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui assoggettano a imposizione sulle plusvalenze l'indennità di esproprio dei beni immobili, nei limiti della plusvalenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di acquisto, nonché l'indennità di occupazione e gli interessi, in quanto, nell'ordinamento tributario, ai fini della nozione giuridica di reddito, occorre far capo a ciò che, nei limiti della ragionevolezza, viene qualificato per tale dal legislatore.

(massima n. 2)

La legge tributaria retroattiva comporta violazione nel principio della capacità contributiva soltanto se, nell'assumere a presupposto un fatto o una situazione contributiva, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva; pertanto, è infondata, in relazione all'art. 53 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 11 comma 9 L. 30 dicembre 1991 n. 413, che, per le somme percepite a seguito di cessioni, anche volontarie, nel corso di procedimenti espropriativi, fa retroagire l'imposizione tributaria sulle plusvalenze agli atti e provvedimenti emessi successivamente ai 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge stessa, perché sussiste il presupposto economico della plusvalenza al quale l'obbligazione è collegata, tenuto conto della sussistenza dì un elemento di prevedibilità dell'imposizione, ed è indifferente la sorte che possano aver seguito "medio tempore" i ricavi conseguiti.

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