Corte costituzionale sentenza n. 351 del 25 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Č infondata la q.l.c. dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 421, in forza del quale č previsto che "in caso di espropriazione di aree fabbricabili l'indennitā č ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione-denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'ICI qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennitā di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti".

(massima n. 2)

La riduzione dell'indennitā di esproprio di fondi edificabili (art. 16 comma 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) č identificabile come un meccanismo (preventivo disincentivante) di dissuasione dell'evasione. La dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, del valore delle aree edificabili č agevolata in relazione sia ai criteri di individuazione delle aree edificabili, stabiliti dalla L. 23 ottobre 1992 n. 421 e dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 sia alla possibilitā di ottenere dal Comune un'attestazione sulla natura edificabile o meno del suolo.

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