Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3443 del 7 giugno 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di espropriazione parziale, perché il vantaggio derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica alla porzione di immobile non espropriata sia detraibile dall'indennitą di espropriazione ai sensi dell'art. 41 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, occorre che si tratti di un vantaggio speciale e immediato, ma non necessariamente esclusivo. Pertanto, nell'ipotesi di costruzione di una strada pubblica, deve tenersi conto del vantaggio derivato alla parte residua del fondo espropriato per il fatto di avere acquistato un fronte sulla strada stessa, trattandosi di un vantaggio non coincidente con quello generico e comune a tutta la collettivitą ed a tutti gli immobili siti nella zona, ma dģ un beneficio specifico, differenziato e particolare, direttamente collegato alla fattispecie espropriativa, pur se esso non sia limitato al fondo parzialmente espropriato, ma si riscontri, sia pure in varia misura, rispetto ad altri suoli che si trovano in una situazione

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