(massima n. 1)
La liquidazione dell'indennitā per l'espropriazione parziale č commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dellesproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l'esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione. Ciō comporta, per i suoli agricoli, l'attribuzione di un valore complementare che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce, quale componente essenziale dell'indennitā, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda.