Cassazione civile Sez. I sentenza n. 27801 del 16 dicembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione dell'indennità, nell'ipotesi di espropriazione parziale, il termine di riferimento dell'indennità unitaria, che comprende l'eventuale diminuzione di valore del residuo, è rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, conseguendone che, ove si sia applicato il criterio delle aree edificabili, non può tenersi conto di variabili proprie delle aree agricole, quali la diminuzione di valore delle piante, connessa al loro deperimento per il trasferimento in altro terreno, e del pregiudizio lamentato per non poter svolgere mediante l'uso dell'immobile nella precedente consistenza la propria precedente attività commerciale o industriale (nella specie: florovivaistica), anche perché l'espropriazione non si estende al diritto dell'imprenditore, né comporta l'acquisizione all'espropriante dell'azienda e delle attrezzature.

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