Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20241 del 7 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato, l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 2 maggio 2011).

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