Cassazione civile Sez. III sentenza n. 60 del 9 gennaio 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la legge ammette, in deroga alle generali norme processuali, la sostituzione della domanda di risoluzione a quella originaria di adempimento, non può non ammettere correlativamente la introduzione della richiesta di danni da risoluzione, anche se effettivamente diversi, per essenza e qualità, da quelli richiesti in precedenza assieme alla originaria domanda di adempimento.

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