Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8236 del 25 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare.

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