Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34129 del 26 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di critica nella forma satirica sussiste quando l'autore presenti, in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione di persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa, e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino storicamente false. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità dell'imputato, ex art. 595, comma terzo, cod. pen., per avere pubblicato su un "blog" una dichiarazione storicamente falsa attribuita ad un noto personaggio politico, aggiungendola a dichiarazioni rese effettivamente da quest'ultimo nel corso di un'intervista, inserita nel contesto di un articolo dal tono né ironico né scherzoso, e, dunque, ingannevole).

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