(massima n. 1)
            In tema di servitù di elettrodotto e di determinazione della relativa indennità  di  asservimento  ex  art.  123 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, il sistema introdotto dall'art. 5-bis  D.L.  11  luglio  1992  n.  333  (aggiunto  dalla  legge  di conversione  8  agosto  1992  n.  359)  è  caratterizzato - ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, cui quella di asservimento va commisurata - da una rigida dicotomia, che non ammette figure intermedie, tra le aree edificabili e le aree rimanenti (tutte parificate, ai fini anzidetti,  a  quelle  agricole),  senza  che  ciò  si  ponga  in contrasto  con  il  principio  di  eguaglianza  o  pregiudichi  il serio  ed  effettivo  ristoro  del  proprietario  (v.  Corte  Cost., sent. n. 261 del 1997). Ad un tal riguardo, la nozione di edificabilità, pur  non  identificandosi  e  non  esaurendosi nel  fenomeno  dell'edificabilità  residenziale  abitativa, comprende tuttavia ogni forma di trasformazione del suolo,  in  via  di  principio  non  preclusa  all'iniziativa privata,  che  sia  però  riconducibile  in  ogni  caso  alla figura  tecnica  ed  economica  dell'edificazione (ancorché a  tipologia  vincolata),  risultando  quindi soggetta  al  relativo  regime  delle  autorizzazioni  previsto dalla vigente legislazione edilizia. Ne consegue che, ai fini della  determinazione  dell'indennità  di  espropriazione  e quindi  di  quella  di  asservimento,  va esclusa  la  natura edificabile  di  un  fondo  compreso  in  zona  urbanistica destinata a parco urbano ed alla realizzazione di impianti pubblici  ricreativi,  sportivi  e  culturali.