Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12007 del 8 giugno 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito del decreto di occupazione, al proprietario dell'immobile è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo, senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (salvo per le costruzioni, piantagioni e migliorie non opportunistiche, cioè non eseguite al solo scopo di ottenere un'indennità maggiore), ovvero "di asportare a sue spese materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi", valendo, quale messa a disposizione dei beni mobili per il ritiro, l'avviso, notificato al proprietario almeno venti giorni prima, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'immissione in possesso.

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