Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6527 del 6 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di determinazione dell'indennitā di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell’espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato puō dimostrare che il fondo č suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietā, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilitā di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attivitā sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilitā siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Fattispecie relativa ad un terreno ablato per la costruzione di un palazzetto dello sport, le cui particelle ricadevano tutte in "zone F-uso pubblico" ai sensi delle N.T.A. del P.R.G.).

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