Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2303 del 9 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di espropriazione per pubblica utilitą le c.d. migliorie opportunistiche, intese come interventi realizzati al solo fine di conseguire un'indennitą maggiore, sono escluse dal relativo computo laddove siano state realizzate successivamente alla conoscenza del procedimento espropriativo.

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