Cassazione civile Sez. I sentenza n. 324 del 7 gennaio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove con il ricorso per cassazione sia censurato il vizio di motivazione, è onere della parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; in particolare, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi di fatto, incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto (onde appare male invocata la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.), ma in un apprezzamento di fatto, che dunque è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tale fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata.

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