Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1161 del 19 gennaio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di valutazione di aree edificabili, ai fini della determinazione dell'indennitā di espropriazione, l'evoluzione del sistema normativo induce a negare valore preminente al metodo sintetico- comparativo, congeniale ad un sistema, oggi abbandonato alla luce dell'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, governato dal principio dell'edificabilitā di fatto, mentre il metodo analitico-ricostruttivo, che muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato del costo di costruzione per pervenire al valore dell'area secondo l'entitā volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione, dipende dalla qualificazione urbanistica dell'area, secondo il principio dell'edificabilitā legale, conseguendone che il giudice che accolga le conclusioni del consulente tecnico secondo il metodo analitico, non č tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico.

(massima n. 2)

La data rilevante, ai fini dell'esclusione, dal computo dell'indennitā di espropriazione, delle c.d. migliorie opportunistiche, ovvero realizzate al solo scopo di conseguire un'indennitā maggiore, non č quella della espropriazione, ma quella, anteriore, della presunta conoscenza del procedimento espropriativo.

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