Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7775 del 8 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella ipotesi di occupazione d'urgenza preordinata alla futura espropriazione, il provvedimento di occupazione - che risponde all'esigenza di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica consentendo la utilizzazione del bene del privato prima del trasferimento della sua proprietą alla p.a. con il decreto di esproprio - autorizza lo spossessamento del bene, che deve ritenersi realizzato in conseguenza del c.d. dimensionamento, cioč dell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area s'intende trasferito all'occupante. Pertanto, dopo l'adozione e l'esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza, la eventuale permanenza nel godimento del fondo del proprietario o di altri soggetti, che vantino diritti di natura reale o personale sullo stesso, deve ascriversi a mera tolleranza della p.a., dovendosi presumere, sulla base del verbale di consistenza e di immissione in possesso - salvo prova contraria - che il beneficiario del provvedimento di occupazione si sia effettivamente impossessato dell'immobile e che sia il proprietario che gli eventuali altri soggetti aventi diritto al godimento del fondo siano consapevoli dell'avvenuto loro spossessamento e dell'acquisto del possesso del bene da parte di altro soggetto.

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