Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9495 del 18 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di occupazione operata ai sensi della L. n. 865 del 1971, nell'ambito di attuazione di opere destinate alla edilizia residenziale pubblica, quando non siano indicati i termini di durata di essa, questa deve presumersi fissata nella misura massima di cinque anni, come prevista in tale norma speciale rispetto a quella generale della L. n. 2359 del 1865. Ai sensi della L. n. 167 del 1962, art. 9 e della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 5 i P.E.E.P hanno efficacia di diciotto anni, sancendo il comma 3 della prima di tali due norme che l'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilitą delle opere in esso previste. Pertanto le aree oggetto del P.E.E.P restano vincolate a quest'ultimo per detto maggiore periodo di diciotto anni, affievolendo per la stessa durata le proprietą su cui incidono, con assorbimento dei termini della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e conseguente irrilevanza del termine triennale previsto per concludere la procedura espropriativa, termine avente quindi solo fini acceleratori di questa ma che nella specie non dava luogo a decadenza dell'espropriante nella emissione del decreto di esproprio, da qualificare legittimo perché intervenuto nei diciotto anni di efficacia del piano.

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