Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3074 del 8 febbraio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Secondo la disciplina del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, al proprietario espropriato sono concesse due azioni: l'una di determinazione dell'indennitā di esproprio e l'altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l'indennitā definitiva, che č demandata alla Commissione Provinciale ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all'art. 21. La previsione dell'art. 54, costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 17604/ 2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed č per questo motivo azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost. (che si sostituisce al diritto reale e non subordinato alla liquidazione in sede amministrativa). Tale principio si pone in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dall'art. 20, commi 11 e 12; artt. 22 e 23 e art. 26, comma 11 T.U., in base alla quale - come giā accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 - la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell'indennitā provvisoria, che, a norma dell'art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell'indennitā definitiva. Nell'ipotesi eccezionale, invece, in cui il decreto tardi ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l'indennitā definitiva (ad opera della Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessitā che nei decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell'indennitā suddetta (art. 27 e art. 23, lett. d, ove significativamente la nomina dei tecnici č considerata solo "eventuale"). E proprio al lume di dette due fattispecie - quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva - si spiega il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre "dalla notifica del decreto di esproprio"; ovvero "dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio".

(massima n. 2)

In tema di espropriazione per pubblica utilitā, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011, postulando che l'indennitā definitiva sia stata determinata, in seno al decreto di esproprio o con l'eventuale stima peritale a questo successiva, non puō operare per la diversa ipotesi di azione giudiziale per la determinazione dell'indennitā ove non sia intervenuta, invece, alcuna stima definitiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.