Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20174 del 18 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia alla domanda di determinazione dell'indennitą di espropriazione, a seguito della revoca della dichiarazione di pubblica utilitą, comporta la cessazione della materia del contendere anche relativamente all'impugnazione della perizia, stante il carattere endoprocedimentale e non autonomo della stima peritale rispetto al procedimento ablatorio, sicché il venir meno di questo, in carenza del fondamentale presupposto della dichiarazione di pubblica utilitą, determina la caducazione della stima peritale e il venir meno dell'interesse all'impugnazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.