Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4890 del 31 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen., č necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integritā fisica di una collettivitā di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo.

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