Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1964 del 16 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, č individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o pił reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un pił vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Fattispecie in cui č stata esclusa l'associazione per delinquere in presenza di un programma criminoso ben determinato rappresentato dall'intento di colpire individui che avevano intrattenuto relazioni sentimentali o sessuali con l'imputata).

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