Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44620 del 31 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di omissione di referto, riveste la qualifica di esercente una professione sanitaria lo psicologo o psicoterapeuta ancorché operi nello svolgimento di un rapporto professionale di natura privatistica, con la conseguenza che, avuta notizia, nell'ambito dell'assistenza prestata, di fatti che possono presentare la caratteristiche di un delitto, egli č tenuto a riferirne all'autoritā giudiziaria, salvo il caso in cui la segnalazione esponga la persona assistita a procedimento penale.

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