Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26113 del 13 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento o del processo penale, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che l'atto possa essere redatto personalmente da quest'ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione solo le attivitą di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per avere sottoscritto e presentato un'istanza di sostituzione di misura cautelare, in quanto attivitą "tipica" di assistenza legale svolta in rappresentanza degli interessati, non firmatari dell'atto, integrante il reato anche se svolta in modo isolato e non abituale).

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