Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23168 del 27 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del delitto di arruolamento passivo con finalitā di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270-quater, comma secondo, cod. pen., non č necessaria la prova di un "serio accordo" con l'associazione (nella specie, Al Qaeda), ma č sufficiente la dimostrazione della concreta ed incondizionata disponibilitā del neo arruolato al compimento di atti terroristici, anche a progettazione individuale, funzionali al raggiungimento degli scopi eversivi di matrice "jihadista" propagandati dall'organizzazione criminale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nella fattispecie in esame, la condotta si caratterizza per la sua connotazione "individuale" ed in quanto l'adesione alla richiesta di arruolamento proveniente dalla rete terroristica non presuppone la prova della sua accettazione da parte della stessa, mentre si verte nella differente ipotesi di cui all'art. 270-bis cod. pen. nel caso in cui il soggetto rivesta un preciso ruolo nell'organigramma dell'associazione terroristica, centrale o delocalizzata che sia, e, dunque, sussista la prova di un contatto operativo, anche flessibile ma concreto, tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente).

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