Consiglio di Stato sentenza n. 171 del 27 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La procedura comparativa prescritta dall'art. 7, comma 6 bis, D.lgs. 165/2001 (inserito dall'art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione") rientra nella categoria degli atti di microrganizzazione emanati dal dirigente competente e può essere omessa solo in ragione dell'assenza all'interno dell'Amministrazione di figure professionali idonee e disponibili ad assolvere allo specifico incarico di cui si ha bisogno. Nel caso invece in cui sussistano almeno due figure professionali idonee ad assolvere allo specifico incarico, tale circostanza impone la valutazione dei curricula, delle competenze e delle esperienze degli aspiranti all'incarico, senza che questa valutazione possa essere sbilanciata o addirittura annullata da un'offerta di rendere il servizio gratuitamente, introdotta da uno degli aspiranti al di fuori delle previsioni dell'avviso della selezione.

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