Cassazione penale Sez. I sentenza n. 30710 del 12 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Č legittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revochi la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative documentalmente ignote al giudice di primo grado che ha concesso il beneficio, ma note al giudice di appello che, non investito della impugnazione del pubblico ministero o, comunque, di formale sollecitazione di quest'ultimo organo, non abbia esercitato il potere di revoca di ufficio del beneficio di cui č titolare, atteso che la preclusione che impedisce al giudice dell'esecuzione di rilevare la causa ostativa non opera qualora la revoca non abbia costituito oggetto di valutazione neppure implicita da parte del giudice della cognizione. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di revoca del beneficio fondato esclusivamente sulla mancata acquisizione da parte del giudice dell'esecuzione dei fascicoli processuali relativi ai giudizi di cognizione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.