Corte costituzionale sentenza n. 116 del 7 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato, la madre lavoratrice può usufruire - se lo vuole e compatibilmente con le sue condizioni di salute - del congedo obbligatorio dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare. È illegittimo l'art. 16, lettera c), D.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

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