Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3546 del 30 giugno 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

La competenza ad adottare il provvedimento disciplinare della rimozione per perdita del grado deve ritenersi attribuita al dirigente in base all'art. 3 D.lgs. n. 29 del 1993 (oggi, art. 4 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) che demanda, in via generale, ai dirigenti pubblici l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, oltre che in base all'art. 16 dello stesso D.lgs. n. 29 del 1993 (oggi, art. 16 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) che attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali ogni attivitą di gestione del personale, in cui rientra anche qualunque fattispecie, comunque denominata, di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico per volontą dell'amministrazione (e dunque anche la fattispecie della rimozione del sottufficiale delle Forze armate per perdita del grado), poiché l'espressione "misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" č tale da abbracciare tutti i molteplici profili del rapporto di lavoro (privatizzato e non) dei dipendenti delle P.A., vale a dire l'intero insieme contrapposto degli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro.

(massima n. 2)

Spetta al dirigente generale il potere di adottare il provvedimento disciplinare della rimozione per perdita del grado.

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