Consiglio di Stato sentenza n. 9 del 25 giugno 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Devono essere disapplicati, perché contrastanti con il diritto comunitario, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. n. 174 del 1994 e l'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 487 del 1994, laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell'UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale.

(massima n. 2)

Tali norme risultano in contrasto con il par. 2 dell'art. 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione, mentre va data diretta applicazione a una disposizione chiara e di fatto quale il par. 3 dell'art. 45 del TFUE (il quale limita la possibilitą di derogare al generale principio della libertą di circolazione dei lavoratori comunitari ad ipotesi nel complesso residuali, laddove assumano preminenza delle funzioni autoritative).

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