Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7134 del 25 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni — anche dissimulate — per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittimità, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.

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