Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13778 del 29 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertamento dell'infermitā di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitatogli ed al tempo in cui č stato commesso, onde la perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto, non č mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacitā di intendere e di volere dell'imputato č correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.