Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41641 del 15 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen. o del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., č legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, nel valutare l'entitą delle pene inflitte con pił sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73, comma secondo, cod. pen., non considera la porzione di pena estinta per effetto dell'applicazione dell'indulto.

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