Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39279 del 30 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall'art.617-bis cod. pen., si configura solo se l'installazione č finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente, per cui il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un "jammer telefonico", ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l'apparecchio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.