Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15160 del 28 ottobre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 2739 c.c. vieta la prova per giuramento sull'esistenza di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, perché nessuna prova potrebbe supplire al documento mancante, mentre il giuramento decisorio può essere deferito nel caso in cui l'atto scritto è sussistente e la prova tende a dimostrare non l'esistenza del contratto, ma soltanto il suo carattere simulatorio.

(massima n. 2)

La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica.

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