Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5765 del 17 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Le limitazioni alla facoltā di prova della simulazione, previste per i contraenti dall'art. 2722 c.c. — limitazioni che trovano fondamento nella riprovazione sociale della menzogna — non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controdichiarazione, possono provare l'esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. Il relativo accertamento č rimesso al giudice del merito ed č censurabile in sede di legittimitā per insufficienza o erroneitā logico — giuridica della motivazione.

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