Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3322 del 24 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Le questioni concernenti la retribuzione delle ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni militari, il cui rapporto di lavoro non č stato "contrattualizzato", restano devolute al giudice amministrativo. Anche nel rapporto di pubblico impiego di tipo "militare" trova applicazione la regola per la quale la retribuibilitā del lavoro straordinario č in via di principio condizionata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralitā di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalitā, imparzialitā e buon andamento. Deve escludersi che l'Amministrazione sia di norma tenuta a pagare le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza al limite massimo previsto dal monte ore autorizzato e senza che risulti comprovata l'effettiva autorizzazione preventiva a svolgere il lavoro extra orario.

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