Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11771 del 21 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di simulazione, i limiti all'ammissibilitą della prova per presunzioni semplici stabiliti dall'art. 1417 c.c. (e, pił in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati e non della legge, derivando dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e dalla loro possibilitą di procurarsi la prova della simulazione attraverso le cosiddette controdichiarazioni contenenti l'intesa simulatoria. Conseguentemente, detti limiti sono sottratti al rilievo d'ufficio da parte del giudice.

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