Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2133 del 17 luglio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova della simulazione inter partes la legge, mentre vieta la prova per testi, tranne per determinati casi — quelli previsti dall'art. 2724 c.c. e quelli in cui, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto — nonché la prova per presunzioni (art. 2729, secondo comma, c.c.), non contiene invece alcuna disposizione che vieti l'interrogatorio formale che, in quanto diretto a provocare la confessione della parte cui è deferito, è sempre ammissibile, purché verta su circostanze concludenti ed influenti, non abbia per oggetto negozi per i quali sia richiesto l'atto scritto ad substantiam, e non sia in contrasto con gli atti di causa, sì da apparire dilatorio o defatigatorio. Ed anche con riguardo ai contratti relativi a trasferimenti immobiliari richiedenti quindi la forma scritta ad substantiam, deve pur sempre considerarsi ammissibile l'interrogatorio formale inteso a provocare la confessione circa la simulazione del contratto e non la sussistenza di esso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.