(massima n. 2)
            La  circostanza  che  in  una  materia  vi  sia giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo non  significa  che  tutte  le  controversie  vertano  su diritti  soggettivi. Infatti,  la  giurisdizione  esclusiva implica  l'attribuzione  di  un'intera  materia  al  giudice amministrativo,  a  prescindere  dal  tipo  di  situazione giuridica  soggettiva  fatta  valere,  e  dunque  senza necessità  di  individuare  il tipo  di  situazione  soggettiva, ma  questo  al  solo  fine  della  determinazione  della giurisdizione; una volta stabilito che la giurisdizione è del giudice  amministrativo,  occorre  anche  nell'ambito  della giurisdizione  esclusiva,  individuare  il tipo di  situazione soggettiva lesa (interesse legittimo o diritto soggettivo) al fine di delimitare i poteri del giudice. Ai sensi dell'art. 7 comma 3, L. Tar (come novellato dall'art. 7 della L. n.  205  del  2000), che  ha  attribuito  al  giudice amministrativo  tutte  le  domande di risarcimento del danno rientranti nell'ambito della propria giurisdizione, anche  di  legittimità,  deve  essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in  materia  dei  danni  conseguenti  ad  un  esproprio illegittimo. Pertanto  correttamente il  Tar  dichiara inammissibile  la  domanda  risarcitoria  avanzata  in  via autonoma  da  un  soggetto  privato,  connessa  ad  una procedura  espropriativa  supposta  lesiva  della  propria sfera  giuridica  ma  non  preceduta  da  una  tempestiva richiesta  di  annullamento  degli atti  amministrativi pregiudizievoli.