Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23943 del 22 settembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Con l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilitą dell'opera viene rimosso il vincolo funzionale tra la dichiarazione di pubblica utilitą stessa e la condotta dell'amministrazione, destinata ad assumere la connotazione non pił di attivitą amministrativa esecutiva di un potere ablativo, ma di mera attivitą di fatto, autonoma e indipendente; con la conseguenza, comune a qualsiasi occupazione senza titolo di beni altrui: a) che il proprietario conserva la titolaritą del bene; b) che la perdurante occupazione dell'immobile da parte della p.a. mantiene, a sua volta, il carattere di fatto illecito permanente; c) che il proprietario suddetto ove rinunci ad avvalersi della tutela reale e non mostri interesse per il suo fondo, ha diritto al risarcimento del danno da liquidare unicamente in base al criterio generale stabilito dall'art. 2043 c.c. per qualsivoglia fatto illecito.

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