Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4453 del 21 agosto 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso d'interposizione fittizia del compratore nel contratto di acquisto di un immobile e di conflitto fra compratore apparente e compratore effettivo, č sufficiente, al fine di riconoscere efficacia fra le parti al contratto dissimulato, un documento ricognitivo sottoscritto dalle indicate parti in conflitto (nella specie, convenzione tra coniugi in ordine alle conseguenze del loro divorzio), restando l'accertamento del concorso del terzo partecipante alla simulazione (venditore) affidato ad altri mezzi di prova, compresa la confessione — anche stragiudiziale — del terzo stesso.

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