Cassazione civile Sez. V sentenza n. 1962 del 26 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di opposizione alla stima in materia d'indennità di espropriazione non costituisce un mero controllo giurisdizionale di atti assunti dall'amministrazione nel procedimento espropriativo, né una loro integrazione, ma ha una autonoma portata dispositiva in relazione all'indennità dovuta. Costituisce, inoltre, un errore di prospettiva assegnare alla sentenza che ha determinato una maggiore indennità di espropriazione di quella offerta la stessa funzione del provvedimento espropriativo ciò sui presupposto che "la sottoposizione a tassa fissa dei provvedimenti espropriativi trova la propria ratio nel fatto che tali atti operano un trasferimento coattivo della proprietà a favore del soggetto espropriante, ragione che è, evidentemente, estranea alla sentenza che, definendo la controversia di natura meramente patrimoniale instaurata con l'opposizione alla stima, si limita a stabilire in via definitiva la misura dell'indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio".

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