Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19809 del 4 ottobre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 39 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in materia di indennizzo per reiterazione dei vincoli espropriativi, espressamente rapporta l'indennizzo alla specifica ed autonoma tipologia di pregiudizio in concreto subito dal proprietario del terreno per effetto del reiterato vincolo, così escludendo che si verta in caso di danno in re ipsa ed in quanto tale non bisognevole di evidenziazione e dimostrazione da parte di che ne invoca la riparazione. Né a diversa conclusione può pervenirsi quand'anche si seguisse la tesi dell'illegittimità del provvedimento amministrativo reiterativo del vincolo, se non corredato dall'espressa previsione dell'indennizzo, giacché anche in questo caso il silenzio serbato sul punto dall'Amministrazione, pur potendo implicare responsabilità risarcitoria, non esonererebbe il proprietario leso dall'allegare e dimostrare, secondo le regole generali, l'esistenza e l'entità del danno perciò subito.

(massima n. 2)

Non si configura un'ipotesi di reiterazione di un vincolo espropriativo nel caso in cui un vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di strutture universitarie sia stato apposto molti anni prima (nella specie con d.a. del 21 febbraio 1981), vincolo in tesi reiterato con decreto del 5 ottobre 2007 con cui era stato autorizzato in variante autorizzato il progetto per la costruzione del Nuovo Orto botanico. In tal caso, infatti, il vincolo apposto nel 1981 (e cioè oltre 25 anni prima) non avrebbe potuto protrarsi fino al 2006/2007, dovendosi reputare automaticamente decaduto con l'inutile decorso del decennio successivo (1991) previsto dalla legislazione regionale siciliana; inoltre sarebbe successivamente spettato ai proprietari promuovere il noto procedimento di ripianificazione e l'eventuale azione di risarcimento del danno davanti al giudice amministrativo in caso di inerzia dell'Amministrazione, con ciò venendosi a creare soluzione di continuità tra le due iniziative costruttive.

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