Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4426 del 22 giugno 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Ogni disciplina che, per la fase successiva alla decadenza dei vincoli, a seguito del quinquennio ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. n. 1187 del 1968, prevede un'ulteriore destinazione vincolata, non può essere ritenuta in grado di produrre l'esonero dell'amministrazione dall'obbligo di provvedere; in caso contrario, tale disciplina si porrebbe "in fraudem legis" sia rispetto a tale obbligo, sia rispetto all'affermato principio dei limiti ai limiti al diritto di proprietà, in quanto costituirebbe un surrettizio tentativo di protrarre i vincoli oltre il termine massimo consentito.

(massima n. 2)

Sono vincoli soggetti a decadenza, ai sensi dell'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187, sia quelli preordinati all'espropriazione, sia quelli che comportano l'inedificabilità, o che comunque "svuotano di contenuto" il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla destinazione naturale ovvero diminuendone significativamente il valore di scambio; essi perdono efficacia se, entro il termine di cinque anni, di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 1187 del 1968, dall'approvazione del piano regolatore, non venga approvato il relativo piano particolareggiato oppure autorizzato il piano di lottizzazione convenzionato.

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