Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2677 del 26 aprile 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Il carattere conformativo delle previsioni del piano regolatore discende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in esso contenuti ed è dunque configurabile tutte le volte in cui gli stessi vincoli mirino ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità dì beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione delia intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto con un'opera pubblica. I vincoli conformativi non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell'interesse pubblico e, a differenza, dei vincoli espropriativi, pur limitando e condizionando l'attività edificatoria, non comportano indennizzi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale.

(massima n. 2)

Il vincolo di destinazione urbanistica "zona attrezzature di interesse pubblico" impresso ad un'area dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo in quanto le attrezzature in questione sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico.

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