Cassazione civile sentenza n. 1083 del 1 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui un soggetto pubblico o privato, nell'ambito di procedura espropriativa, stipuli con il privato una cessione volontaria del fondo occupato, "in nome e per conto" dell'ente beneficiario dell'espropriazione, grava di norma su quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'indennità o il prezzo per la cessione, con conseguente legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto gli oneri economici del provvedimento ablatorio, che risulta perciò riferibile all'ente stesso. Ciò, tuttavia, non esclude che in concreto l'ente o l'impresa delegati, nell'ambito di accordi amichevoli di determinazione dell'indennità, si possano obbligare direttamente con il privato espropriato alla corresponsione diretta degli importi corrispondenti.

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