Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1139 del 6 marzo 2015

(4 massime)

(massima n. 1)

Lo svolgimento dell'espropriazione nei confronti del proprietario catastale e la mancata notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo comportano soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima (venendone impedito, così, il decorso), ma non costituiscono motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo, alfine di ottenere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene, producendosi viceversa l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento la quale, rispetto al decreto medesimo, avente natura di atto non recettizio, non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima. Di conseguenza, la mancanza della notifica non impedisce che il proprietario effettivo, nel termine di prescrizione decennale dalla effettiva conoscenza della pronuncia dell'indicato decreto possa autonomamente agire per la determinazione dell'indennità afferente alla proprietà acquisita e successivamente espropriata.

(massima n. 2)

Dalla formulazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) si evince che, in linea generale, non possono essere prospettate violazioni delle norme afferenti alla comunicazione degli atti espropriativi e, quindi, violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, una volta che l'amministrazione abbia effettivamente disposto le comunicazioni in favore dei proprietari risultanti dai registri catastali, salvo che l'Amministrazione non abbia notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5124/2012).

(massima n. 3)

La notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, se non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, impedisce tuttavia il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo ed abilita quest'ultimo - ove l'omissione o il ritardo della notificazione nei suoi confronti sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante nell'accertamento del titolare del bene sottoposto ad espropriazione - a chiedere il risarcimento del danno derivante dalla ritardata riscossione dell'indennità.

(massima n. 4)

Ai sensi dell'art. 3 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, la comunicazione degli atti espropriativi è validamente effettuata dalla Pubblica Amministrazione ai proprietari risultanti dai registri catastali, salvo che essa non abbia avuto notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo, notizia che non può essere rappresentata, o essere comunque desunta, da un qualsivoglia atto che, in tempi ed in procedimenti diversi, sia comunque pervenuto alla P.A., ma deve essere correttamente intesa come una notizia recante l'emersione del "vero" proprietario, acquisita dalla R.A. stessa nell'ambito della medesima o in diversa procedura espropriativa, o nel corso delle attività a questa propedeutiche.

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