Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25914 del 7 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reato di falsitą in titoli di credito, la persona offesa dal reato coincide non soltanto con il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l'emissione dell'atto falsificato, ma anche con la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso che in concreto sia stato fatto del titolo poiché il reato in questione richiede, per la sua consumazione, non solo l'attivitą di formazione del titolo falso o l'alterazione del titolo vero, ma anche il successivo uso del titolo di credito falsificato.

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