Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33900 del 19 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., l'alterazione di marchi prevista dall'art. 473 comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sė che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico - e non analitico - dei marchi in comparazione, che tenga conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto č destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre.(Fattispecie relativa al sequestro di magliette di note squadre di calcio recanti marchi contraffatti).

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